L’art. 23 comma 4 del D.Lgs 81/2015 stabilisce che il superamento del limite quantitativo imposto per la stipula di contratti a tempo determinato dà luogo esclusivamente a sanzioni amministrative.
Diversamente, l’art. 38 comma 2 del medesimo D.Lgs 81/2015 interviene in tema di somministrazione definendo che in caso di mancato rispetto del limite massimo percentuale si avrà la conversione dei contratti in eccesso in rapporti a tempo indeterminato.
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