Il Ministero del Lavoro, in risposta all’Interpello n. 16/2012, chiarisce che la richiesta del parere di conformità all’ente bilaterale, prevista da alcuni accordi di recepimento del nuovo Testo Unico sull’apprendistato, non rappresenta un obbligo per il datore di lavoro ma una opportunità di “certificazione della bontà” del piano formativo predisposto dal datore di lavoro per l’apprendista assunto in virtù del D.Lgs n. 167/2011.
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